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Plusvalenze, dal 2026 stretta Ires: addio alle rate

- di: Jole Rosati
 
Plusvalenze, dal 2026 stretta Ires: addio alle rate
Plusvalenze, dal 2026 stretta Ires: addio alle rate
La legge di Bilancio 2026 riscrive l’articolo 86 del Tuir: la regola diventa “tutto e subito”. La rateizzazione sopravvive, ma solo in due corsie strette. 
 (Foto: una sede dell’Agenzia delle Entrate). 
 C’era una volta la plusvalenza “a rate”, utile per diluire l’impatto fiscale quando un’impresa dismette un bene strumentale e incassa un guadagno. Dal periodo d’imposta 2026 lo scenario cambia: la Legge di Bilancio 2026 mette mano al cuore della disciplina e rende la rateizzazione una specie di “benefit” di nicchia. Traduzione: nella maggior parte dei casi, la plusvalenza entra intera nel reddito dell’anno in cui si realizza.
Che cosa cambia davvero
La riscrittura dell’art. 86 Tuir porta un messaggio chiarissimo: per le plusvalenze diverse da quelle rientranti nella participation exemption (Pex), la regola generale è la tassazione integrale nell’esercizio di realizzo. La rateizzazione non sparisce del tutto, ma viene confinata a due ipotesi. 
Cessione di azienda o di ramo d’azienda: la plusvalenza può essere ripartita in quote costanti fino a cinque periodi d’imposta (anno di realizzo + quattro), solo se l’azienda o il ramo è stato posseduto per almeno tre anni
Società sportive professionistiche: resta la possibilità di ripartire la plusvalenza sulla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, ma con un perimetro più tecnico: vale entro i limiti della parte riferibile al corrispettivo in denaro e se i diritti sono stati posseduti per almeno due anni.
In tutti gli altri casi, per chi è soggetto a Ires, la musica è una sola: niente più “spalmatura” del guadagno fiscale.
Il colpo di scena sugli acconti 
 Non è un dettaglio da addetti ai lavori: la norma prevede un meccanismo che impatta anche la cassa. Per determinare l’acconto del primo anno di applicazione (per i soggetti “solari”, il 2026), nel criterio storico bisogna considerare come “imposta precedente” quella che si sarebbe determinata applicando già le nuove regole. È un modo per evitare che il passaggio di disciplina lasci “buchi” temporanei nel gettito e, di riflesso, per impedire che l’acconto resti ancorato a una fotografia ormai superata.
Perché il legislatore stringe le maglie 
 La ratio dichiarata è quella di “razionalizzare” la disciplina, ma il senso politico-fiscale è più diretto: anticipare base imponibile e rendere meno conveniente l’uso della rateizzazione come strumento di gestione del carico tributario. In una manovra che mette molte leve in movimento, la stretta sulle plusvalenze funziona come un acceleratore di gettito: ciò che prima si distribuiva nel tempo, ora si concentra nell’anno.
Dove resta la rateizzazione: due corsie, con pedaggio 
 Nella cessione d’azienda o di ramo d’azienda il legislatore conserva un canale “morbido” perché l’operazione può produrre plusvalenze importanti e spesso è collegata a ristrutturazioni, passaggi generazionali, spin-off e acquisizioni. Ma la condizione del possesso triennale serve a evitare che la rateizzazione diventi un accessorio “di giornata”.
Nel mondo sportivo, invece, la norma conferma un’impostazione già particolare: la plusvalenza da diritti dell’atleta può essere rateizzata solo se i diritti sono stati detenuti almeno due anni e solo sulla parte correlata al denaro incassato. È un filtro che tiene insieme due obiettivi: continuità con il regime speciale e controllo sul perimetro della diluizione.
Un esempio pratico, senza fumo 
 Immaginiamo una società che nel 2026 venda un macchinario con una plusvalenza di 300.000 euro. Prima, in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina precedente, avrebbe potuto distribuire l’imponibile in più esercizi. Con le nuove regole, salvo casi particolari, quei 300.000 euro entrano tutti nel reddito 2026, con un effetto immediato su imposta dovuta e (potenzialmente) su acconti e indicatori di bilancio. 
 Le reazioni: “razionalizzazione” o stretta? 
 Tra gli osservatori tecnici, il punto non è se la norma sia legittima (lo è), ma se sia efficace nel bilanciare semplicità e neutralità fiscale. In alcune analisi circolate durante l’iter parlamentare, il termine “razionalizzazione” è stato letto come un’etichetta elegante per una scelta molto concreta: ridurre l’agevolazione e restringere i casi di diluizione.
Un passaggio di commento, spesso ripreso nel dibattito, sintetizza così l’impressione: "Non sembra per nulla ‘razionalizzare’ la disciplina in questione". Dietro quella frase c’è una critica: la norma non semplifica soltanto, ma sposta in avanti il prelievo e cambia l’equilibrio tra realizzo economico e tassazione.
Cosa devono fare le imprese adesso 
 Ricontrollare i calendari: se un’operazione di dismissione è programmata, l’anno di realizzo diventa determinante. 
Valutare la struttura dell’operazione: cessione di singoli asset e cessione di ramo non hanno più lo stesso “ritmo” fiscale. 
Gestire la dichiarazione: quando la rateizzazione è ammessa, l’opzione va tracciata correttamente, perché l’impostazione normativa collega la scelta alla dichiarazione. 
Stress test sugli acconti: il ricalcolo “virtuale” del criterio storico può cambiare la dinamica della liquidità nel 2026.
Il punto politico: meno elasticità, più cassa subito 
 La sensazione, al netto delle formule, è che il 2026 apra una stagione più “rigida” per la tassazione delle plusvalenze d’impresa: meno flessibilità nella gestione temporale dell’imponibile e più pressione a pianificare prima. E in un contesto in cui molte imprese si muovono tra investimenti, dismissioni e riorganizzazioni, il cambio di passo non è un tecnicismo: è un pezzo di strategia.
Morale: se fino a ieri la rateizzazione era una leva abbastanza diffusa, dal 2026 diventa un’eccezione. E le eccezioni, si sa, non fanno pianificazione: fanno giurisprudenza di ufficio, check-list e—soprattutto—conti.
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