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Il DDL lavoro è legge, le novità. Il decalogo Confcommercio

- di: Bruno Coletta
 
Il DDL lavoro è legge, le novità. Il decalogo Confcommercio
Con l’approvazione del Senato il DDL 1264, che interviene in materia di Lavoro e che è strettamente legato collegato alla Legge di Bilancio, è legge.
Confcommercio, in una nota sintetizza le novità del provvedimento:

Cosa prevede il DDL Lavoro
Contratti a Termine e Somministrazione
Le nuove disposizioni escludono dal tetto del 30% dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato (rispetto al totale dei contratti stabili), i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, quelli con determinati requisiti (ad esempio, lavoratori stagionali, over 50, start-up) o impiegati in attività particolari come la sostituzione di lavoratori assenti.

Lavoro stagionale
È ampliata la definizione di lavoro stagionale. Oltre alle attività tradizionali stagionali, ora rientrano anche quelle organizzate per gestire periodi di intensa attività lavorativa o esigenze tecniche e produttive legate ai cicli stagionali o ai mercati specifici dell’impresa.

Assenze ingiustificate e dimissioni
Se un lavoratore è assente ingiustificato per oltre quindici giorni, il contratto viene risolto automaticamente. In questo caso, non si applica la procedura di dimissioni telematiche, salvo che il lavoratore possa giustificare l’assenza per cause di forza maggiore o imputabili al datore di lavoro. L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) può verificare la situazione.

Periodo di prova
Vengono ridefiniti i periodi di prova per i contratti a termine. Per contratti fino a sei mesi, il periodo di prova varia tra 2 e 15 giorni. Per contratti superiori a sei mesi ma inferiori a dodici, il periodo di prova va da 2 a 30 giorni.

Comunicazione dello smart working
Il datore di lavoro è obbligato a comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i dettagli dei lavoratori in smart working (nomi e date di inizio e fine del periodo) entro cinque giorni dall’inizio o fine del periodo di lavoro agile.

Rateizzazione debiti contributivi
Dal primo gennaio 2025, sarà possibile rateizzare i debiti contributivi verso Inps e Inail fino a un massimo di 60 rate mensili, a condizione che non siano stati affidati agli agenti di riscossione. Modalità e requisiti specifici saranno definiti tramite un decreto ministeriale.

Visite Mediche
L’obbligo di visita medica per il rientro al lavoro dopo un’assenza per malattia superiore ai 60 giorni esiste solo se ritenuto necessario dal medico competente.

Tesserini di Riconoscimento
Viene abrogata la norma sugli obblighi di tessere di riconoscimento nei cantieri edili, poiché già disciplinata dal Testo Unico sulla Sicurezza del 2008. Ora è previsto che i datori di lavoro forniscano tessere di riconoscimento a tutti i lavoratori in appalto o subappalto, indipendentemente dalla presenza di un cantiere edile.

Agenti immobiliari
La Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari (Fimaa), la più grande Associazione del settore dell’intermediazione in Italia, con oltre 14.000 imprese associate per un totale di oltre 45mila addetti e aderente al sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia, evidenzia che, "con l'approvazione definitiva del Ddl lavoro, non sarà più obbligatorio indicare nell'atto di acquisto di una casa o di un altro immobile il compenso percepito dall'agente immobiliare. Le parti coinvolte nella compravendita potranno ora scegliere di riportare esclusivamente gli estremi delle fatture". Secondo il presidente di Fimaa, Santino Taverna, "cade una norma che non solo era fortemente anacronistica, ma che limitava anche la libertà contrattuale delle parti. Oggi esistono strumenti, come la fattura elettronica, che permettono di contrastare l'evasione fiscale in modo più efficace, senza però creare gli stessi problemi". Taverna ricorda che la norma del 2006 obbligava a rivelare dati economici sensibili, penalizzando l'attività del mediatore e limitando la libertà di contrattazione tra cliente e professionista. "Non bisogna dimenticare che a stipulare l'atto di compravendita sono l'acquirente e il venditore: il mediatore non è parte del contratto, ma era comunque obbligato a rivelare il proprio compenso. Un'anomalia finalmente corretta".
(Nella foto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli)
 
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