Il fisco non si accontenta più di inseguire conti correnti, stipendi e canoni: con la manovra 2026, la riscossione prova a giocare d’anticipo e a muoversi dove passa l’ossigeno di aziende e partite Iva, cioè nei rapporti commerciali. La novità è semplice da enunciare e potente negli effetti: l’Agenzia delle Entrate potrà mettere a disposizione di Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) un pacchetto di informazioni ricavate dalle fatture elettroniche, così da rendere più “mirato” il pignoramento presso terzi. Tradotto: se devi al fisco e lavori con clienti ricorrenti, quei clienti possono diventare il punto d’aggancio dell’esecuzione.
La base normativa è nella legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), che inserisce un tassello tecnico ma decisivo: l’uso dei dati relativi alla somma dei corrispettivi fatturati verso uno stesso soggetto, guardando ai sei mesi precedenti. Non si tratta della “lista della spesa” completa (non è il dettaglio riga per riga che tutti immaginano), bensì di un indicatore che serve a costruire una mappa di relazioni economiche recenti e plausibilmente ancora attive.
La formula chiave, scritta nero su bianco, è la messa a disposizione dei dati per "attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi". È un cambio di passo: la riscossione prova a diventare più digitale, più predittiva e soprattutto più tempestiva. E quando la tempestività entra nelle esecuzioni, il margine di manovra del debitore si riduce.
Ma attenzione: non è un “tutto e subito”. La norma prevede un passaggio attuativo: le modalità operative dovranno essere fissate con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. In calendario, significa finestra verosimile entro fine marzo 2026: è lì che si capirà quanto sarà granulare il dato, come verrà reso disponibile e con quali filtri e tracciamenti.
Per capire perché questa novità fa rumore, bisogna entrare nella meccanica del pignoramento esattoriale. Nel sistema della riscossione, l’agente ha strumenti “speciali” rispetto al creditore privato: può notificare al terzo (banca, committente, cliente) un ordine di pagamento diretto, senza passare dall’udienza davanti al giudice tipica dell’esecuzione civile ordinaria. In pratica il terzo riceve l’atto e deve decidere cosa fare: collaborare e pagare quanto dovuto (nei limiti del pignorabile), oppure esporsi a conseguenze e contestazioni.
Qui entra un punto tecnico che negli ultimi mesi è stato rimesso a fuoco anche dalla giurisprudenza: la “tenuta” temporale di questi pignoramenti speciali e il ruolo dei 60 giorni concessi al terzo per adempiere. Sullo sfondo c’è una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28520/2025, pubblicata il 27 ottobre 2025) che ha contribuito a chiarire l’equilibrio tra efficacia dell’atto e garanzie di debitore e terzo. In altre parole: l’architettura c’è, ma deve incastrarsi con i tempi e con le regole di efficacia dell’ordine notificato.
Finora, il vero collo di bottiglia era un altro: trovare il “terzo giusto”. Per pignorare presso terzi non basta sapere che una partita Iva lavora: bisogna sapere con chi e soprattutto se c’è un credito intercettabile. Ed è proprio qui che le e-fatture diventano la torcia nel buio: guardando agli ultimi sei mesi, l’amministrazione può individuare con maggiore probabilità clienti abituali, rapporti ricorrenti, filiere stabili. Non è la certezza del credito esigibile quel giorno, ma un indizio forte su dove passano (o stanno per passare) i pagamenti.
Il punto, per chi fa impresa, è che il “bersaglio” non è solo il conto in banca: è il flusso di cassa. Se l’atto arriva al cliente/committente prima che il pagamento venga eseguito, il committente può trovarsi a dover versare al fisco quanto avrebbe dovuto pagare al fornitore. E per il committente la partita è delicata: sbagliare risposta o ignorare l’atto può generare grane, sanzioni, contenzioso e blocchi operativi.
Proprio per ridurre i pignoramenti “a tentativi”, l’ordinamento prevede già un altro strumento: la dichiarazione stragiudiziale del terzo (art. 75-bis del DPR 602/1973). In sostanza, l’agente può chiedere al terzo di dichiarare quali somme o beni sono dovuti al debitore. Qui la leva non è solo procedurale: è anche economica. Se il terzo non risponde o risponde in modo non veritiero, può incorrere in una sanzione amministrativa compresa tra 1.500 e 15.000 euro. È una cornice che spinge aziende e intermediari a prendere sul serio la richiesta e a gestirla con procedure interne, protocolli e verifiche.
La novità della manovra 2026 non cancella questi strumenti: li rende più “intelligenti”, perché mette in mano alla riscossione un criterio di selezione iniziale più robusto. E si innesta su un percorso più ampio di informatizzazione della riscossione: basti pensare all’art. 75-ter del DPR 602/1973, che disciplina soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e accesso a informazioni utili tramite strumenti informatici. L’idea di fondo è chiara: meno tentativi a vuoto, più azioni su posizioni con probabilità maggiore di recupero.
Dietro la spinta c’è anche un tema che in Italia pesa come un macigno: il magazzino dei ruoli, cioè l’enorme massa di carichi affidati alla riscossione e rimasti inesitati. Se si vuole “smaltire” senza trasformare tutto in condoni ricorrenti, la strada più battuta è aumentare la capacità di incrocio dati e la velocità di intervento. In questa logica, i dati delle e-fatture diventano una specie di sismografo: mostrano dove c’è attività economica recente e, quindi, dove potrebbe esserci capienza per aggredire crediti.
Il rovescio della medaglia è l’effetto sul contribuente e, spesso, su chi gli sta intorno. Perché nel pignoramento presso terzi, il terzo è un soggetto “colpito” dall’onda d’urto: un cliente che stava semplicemente pagando una fornitura può ritrovarsi in mezzo a un’azione esecutiva. Ecco perché, nelle aziende strutturate, la gestione degli atti di pignoramento non è più materia solo amministrativa: diventa un tema di compliance, contrattualistica, gestione dei rischi e rapporti con i fornitori.
Cosa può cambiare, in concreto, per imprese e professionisti? Primo: aumentano le probabilità che l’Ader individui rapidamente i committenti “ricorrenti”. Secondo: i committenti tenderanno a essere più prudenti nei pagamenti quando ricevono atti o richieste di dichiarazione. Terzo: può crescere il contenzioso “a catena” tra debitore e cliente, soprattutto se ci sono contestazioni su fatture, note di credito, compensazioni, lavori non ultimati o pagamenti condizionati.
Qui entra in gioco un punto spesso sottovalutato: il credito non è sempre liquido ed esigibile. Nei rapporti B2B reali ci sono SAL, contestazioni, penali, resi, clausole sospensive. La riscossione “legge” un flusso fatturato, ma la vita aziendale è piena di eccezioni. E la partita, quando arriva un atto, si sposta su documenti, scadenze, contratti e prove: il committente deve capire se deve pagare, quanto, quando e a chi. Per questo la parola d’ordine diventa organizzazione: protocolli interni, ufficio legale o consulenza pronta, tracciamento delle comunicazioni e risposta nei termini.
E la privacy? Il tema è inevitabile, perché si parla di dati che fotografano relazioni economiche. Ma il perimetro non nasce dal nulla: l’uso dei dati delle e-fatture per finalità pubbliche è già parte dell’ecosistema di controllo e analisi del rischio. La novità è l’estensione dell’utilità a fini di riscossione, con un disegno esplicito: rendere l’esecuzione meno casuale. Detto in modo semplice: lo Stato non vuole più bussare a porte a caso; vuole bussare dove ha ragionevole certezza che ci sia qualcuno in casa.
Il messaggio politico-amministrativo è trasparente: chi “gioca a nascondino” col fisco contando su clienti e incassi non tracciati nelle dinamiche della riscossione trova un terreno più scivoloso. Ma l’effetto sistemico va oltre i “furbi”: coinvolge anche imprese sane che, magari, hanno debiti per crisi di liquidità o contenziosi tributari ancora in corso. Ed è qui che il bilanciamento diventa delicato: più efficienza sì, ma con procedure chiare, dati minimizzati, controlli sugli accessi e rimedi rapidi quando l’azione colpisce crediti contestati o inesistenti.
In attesa del provvedimento attuativo, una cosa è già certa: la riscossione sta spostando il baricentro dal patrimonio “statico” ai movimenti. E in un’economia dove quasi tutto passa per canali digitali, la domanda non è più se il fisco saprà “vedere”, ma quanto velocemente saprà agire.