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Superbonus 90 per cento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce: "Via libera all’immobile che diventa abitazione principale a fine lavori"

- di: Barbara Leone
 
Superbonus 90 per cento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce: 'Via libera all’immobile che diventa abitazione principale a fine lavori'
Se l’immobile in precedenza inagibile diventa abitazione principale a fine lavori, è possibile beneficiare del superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. A chiarirlo, riferisce Idealista, è l’Agenzia delle Entrate. Via libera, dunque, all’agevolazione fiscale a condizione che l’unità immobiliare di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibita ad abitazione in cui la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente al termine degli interventi medesimi. Nello specifico, con la risposta n. 377 del 10 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una contribuente che ha acquistato, usufruendo delle agevolazioni prima casa, un immobile accatastato in categoria A/3, ma descritto come “parzialmente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamenti crollati”, con “solo parte delle pareti esterne” e, pertanto, “inagibile”. Per renderlo abitabile la contribuente intende effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione avvalendosi del superbonus 90 per cento. Ma, considerando che l’immobile è in partenza inagibile, non può stabilirvi la residenza. La domanda, quindi, è: non essendo l’immobile sin dal principio abitazione principale, è possibile beneficiare delle agevolazioni?

Superbonus 90 per cento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce: "Via libera all’immobile che diventa abitazione principale a fine lavori"

Nel ricordare tutte le disposizioni relative al superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto Aiuti­ quater ha modificato il comma 8­ bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, stabilendo che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni, il superbonus spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento”, determinato ai sensi del comma 8­ bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro. Con la circolare n. 13/E del 2023 è stato chiarito che la verifica del rispetto dei predetti requisiti costituisce una novità dell’attuale disciplina del superbonus che riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023. La stessa circolare precisa poi che per “interventi avviati dal 1° gennaio 2023” devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la cui data di inizio lavori, indicata nella medesima Cila, sia successiva al 31 dicembre 2022. Possono rientrare, inoltre, nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della Cila sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella Cila o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi ricordato che, per quanto riguarda la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, la circolare n. 13/E del 2023 chiarisce che possa essere applicata la definizione del comma 3­ bis dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Lo stesso documento di prassi ha chiarito che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.

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