Gli imprenditori davanti al nuovo codice della crisi: l'esperto

- di: Redazione
 
Dalla scorsa estate è entrato in vigore il nuovo codice della crisi, che ridisegna le opportunità per gli imprenditori. Sull'argomento Italia Informa ospita un intervento dell'avvocato Fabio Gabrieli, consulente Federcontribuenti e componete di MIG- Network Professionisti d’Impresa, uno dei massimi esperti di questo argomento.

Gli imprenditori davanti al nuovo codice della crisi

L'entrata in vigore, appena lo scorso mese di luglio, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha come conseguenza un mutamento radicale dello scenario con cui l'imprenditore, i professionisti che lo assistono e finanche i giudici, si troveranno d'ora in avanti a confrontarsi nel casso fossero chiamati a “regolare” come dice la norma, una situazione di crisi o di insolvenza dell'impresa.
Se dunque all'imprenditore il nuovo assetto normativo chiede - questa volta senza mezzi termini per quanto concerne la responsabilità derivante da un'eventuale inosservanza al precetto - l'adozione, già prevista dal fin qui trascurato precetto dell’art. 2086 c.c., di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili per monitorare costantemente lo stato di salute della propria impresa, nonché l'adozione di tempestive e specifiche iniziative volte al contrasto della situazione di crisi laddove essa iniziasse a manifestarsi, ai professionisti che assistono l'imprenditore viene chiesta l'acquisizione di una specializzazione molto più elevata riguardo la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi offerti dal nuovo codice, dato il loro numero considerevole e le specifiche caratteristiche di ciascuno di essi, renderanno non poco difficoltosa la scelta e la successiva gestione di quello che sarà individuato come il più idoneo alla risoluzione della specifica situazione di crisi o di insolvenza.

A parere di chi scrive, però, il salto “quantico” di mentalità e di competenza nell'approccio al nuovo sistema è quello che dovranno dimostrare di saper fare i giudici ed i loro coadiutori, in primis i commissari giudiziari, adattando le loro decisioni nell'ambito dell'applicazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza al nuovo schema, che mette definitivamente in soffitta il concetto atavico che l'impresa in situazione di insolvenza debba essere espulsa dal mercato e che l'imprenditore fallito debba ,di conseguenza, essere messo in condizioni di non nuocere ulteriormente, penalizzando il suo desiderio di riscatto e di affermazione di una propria capacità imprenditoriale che talvolta, e non di rado, non ha avuto successo per concomitanza di fattori esogeni, si pensi con riferimento al momento attuale alla pandemia, alla guerra, al rialzo incontrollato dei prezzi delle materie prime e delle commodities destinate alla produzione di energia.
Un certo favor del legislatore nei confronti dell'imprenditore in difficoltà lo si era peraltro già colto nell'introduzione dell'istituto della transazione fiscale e contributiva, già con la modifica apportata all'art. 182 ter della legge fallimentare, ed oggi definitivamente sancito dall'art. 63 del nuovo codice.

In tutto questo questo la disciplina del codice delle crisi, che recepisce la Direttiva Insolvency 2019/1023 del Parlamento Europeo, appare in qualche modo attratta da una visione di tipo anglosassone della figura e del ruolo dell'imprenditore “coraggioso”, quello cioè che percorre nuove vie nei settori della produzione e scambio di beni e servizi, dettate dall'avvento dell'innovazione tecnologica, le cui iniziative possono dunque assumere un alto rischio e che, laddove andassero incontro ad una situazione di crisi, ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità che l'iniziativa intrapresa possa essere perseguita, magari con altre modalità frutto di una ristrutturazione, eventualmente da parte di altri soggetti maggiormente capaci, prospettandosi quindi l'ipotesi del fallimento - oggi denominato liquidazione giudiziale – solo quale extrema ratio, in assenza di alternative accertate possibilità di recupero della continuità aziendale .

Il tempo ci dirà se gli imprenditori ed i professionisti sapranno fare la loro parte ed, in particolare, gli organi giudiziari saranno in grado di recepire questa innovazione legislativa nel senso anzidetto, oppure se la concreta applicazione della nuova disciplina verrà a forza riportata nell'alveo del rigore e della penalizzazione dell'iniziativa imprenditoriale nel presupposto, tutto da discutere e da dimostrare, che da tale impostazione i creditori andrebbero a trarre maggior vantaggio.
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Italia Informa n° 1 - Gennaio/Febbraio 2024
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